Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'accertamento della idoneità professionale richiesta per l'esercizio della professione di fisico medico.

 

Pag. 4

Il medesimo decreto prevede, altresì, l'istituzione dell'elenco nazionale dei fisici medici, nonché le modalità e i requisiti per l'iscrizione ad esso, fermo restando il diritto di accedere all'elenco dei laureati in fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
      2. Il decreto di cui al comma 1 prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della salute, di una apposita commissione per la tenuta dell'elenco nazionale dei fisici medici, stabilendone la composizione, i compiti e i criteri di organizzazione.